IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa ex art. 700 del
 c.p.c. promossa da Demoro Maurizio nei confronti di A.M.T. di Genova;
             PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con ricorso ex art. 700 del c.p.c. depositato in cancelleria il 14
 aprile 1993 Demoro Maurizio premesso di essere  coniugato  con  Arata
 Maura, di professione commerciante, e di essere divenuto padre di una
 bambina in data 4 gennaio
 1993,  lamentava  che  l'A.M.T. (Azienda municipalizzata trasporti di
 Genova) di cui era dipendente aveva respinto la sua istanza di  poter
 usufruire  di  un  periodo  di  astensione  facoltativa  parzialmente
 retribuita ex art. 7 della legge n. 903/1977 onde accudire la  figlia
 neonata.
    Chiedeva  che  il pretore ordinasse in via d'urgenza all'A.M.T. di
 ammetterlo alla fruizione del predetto beneficio.
    Il pretore disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del
 5 maggio 1993 a cui si costituiva l'A.M.T. che resisteva alla domanda
 del  Demoro  eccependo  la  carenza  del  presupposto   del   diritto
 all'astensione   facoltativa  dal  servizio  che,  a  suo  dire,  era
 rappresentato dallo status di lavoratrice subordinata  in  capo  alla
 consorte del ricorrente.
    Il pretore, sentito il ricorrente, si riserva di decidere.
    Sciogliendo la riserva il pretore svolge le seguenti
                       CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
    1.  -  L'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (sulla parita'
 di trattamento tra uomini e donne in materia di  lavoro)  estende  al
 padre  lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro per sei mesi nel
 primo anno di vita del figlio  e  il  trattamento  economico  per  il
 periodo di astensione previsti per la madre lavoratrice dagli artt. 7
 e  15,  secondo  comma,  della  legge n. 1204/1971. Gli oneri posti a
 carico del padre lavoratore che intende esercitare tale  diritto  dai
 secondo  e  terzo  comma  dello stesso art. 7 e la circostanza che la
 norma riconosce al padre il diritto  di  astensione  "in  alternativa
 alla  madre lavoratrice" indicano in modo inequivocabile che il padre
 lavoratore puo' fruire del diritto in esame solo se anche il  coniuge
 e lavoratrice subordinata.
    La madre lavoratrice subordinata invece puo' fruire del diritto di
 cui  si  discute  in  ogni caso (sempre che non intende rinunciarvi a
 favore del marito lavoratore) indipendentemente dall'attivita' svolta
 dal coniuge (artt. 1 e 7 della legge n. 1204/1971).
    2. -  Ritiene  il  pretore  che  tale  disciplina  sia  di  dubbia
 costituzionalita' in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30,
 31, secondo comma, e 37 della Costituzione.
    3.  -  Sotto  un  primo  profilo  la  disciplina  sopra richiamata
 realizza una disparita' di trattamento basato  sul  sesso,  la  madre
 coniugata  con  un  lavoratore  autonomo puo' godere del beneficio in
 parola che invece e' negato al padre coniungato con  una  lavoratrice
 autonoma.  La  Corte  costituzionale  ha  riconosciunto  (sentenza n.
 179/1993) che la differenza di sesso non giustifica  piu'  alla  luce
 della evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, una rigida
 distinzione  dei  ruoli tra genitori per quanto riguarda l'assistenza
 dei figli. La disparita' di trattamento sopra  descritta  non  sembra
 dunque giustificata.
    4.  -  Il  superiore  interesse del bambino ad avere garantita nel
 primo anno di vita la presenza di quello dei  due  genitori  che  sia
 meglio in grado di assisterlo risulta compromesso dalla disciplina in
 oggetto.   Tale  interesse  esige  infatti  che  i  genitori  possano
 scegliere chi fra loro debba momentaneamente  sospendere  la  propria
 attivita'  lavorativa  per  dedicarsi al figlio e che tale scelta sia
 adottata con  esclusione  riguardo  alle  esigenze  del  bambino  (v.
 sentenza  Corte costituzionale n. 179/1993). Nel caso in esame invece
 la scelta della madre come colei che dovra' dedicarsi  al  figlio  e'
 imposta  dall'impossibilita'  per il padre di ottenere la sospensione
 dal lavoro.
    5. - Cio' sembra al pretore determinare una  ulteriore  violazione
 dell'art.  3  della  Costituzione  questa  volta  in  riferimento  al
 trattamento deteriore delle lavoratrici autonome  rispetto  a  quello
 riservato   alle   lavoratrici   subordinate  quando  entrambe  siano
 coniugate con un lavoratore subordinato.
    Mentre le seconde, in caso  di  maternita',  possono  scegliere  -
 d'accordo  con  il  marito - di non sospendere l'attivita' lavorativa
 senza per questo arrecare nocumento  al  figlio  (che  potra'  essere
 accudito  dal padre) le prime sono costrette a sospendere o a ridurre
 l'attivita' lavorativa  (o  a  sacrificare  i  diritti  del  figlio).
 Ritiene  il Pretore che non possano venire in considerazione in senso
 contrario alla fondatezza della questione le diversita' relative alle
 due situazioni, rispettivamente della lavoratrice  subordinata  e  di
 quella  autonoma,  poiche'  nel caso in esame (a differenza di quello
 preso in  considerazione  nella  sentenza  n.  181/1983  della  Corte
 costituzionale)  non  si  tratta  di  estendere norme previste per il
 lavoro subordinato a quello autonomo ma di equiparare  il  lavoratore
 subordinato alla lavoratrice subordinata.
    6.  -  La  questione costituzionale cosi' prospettata e' rilevante
 nel giudizio in corso,  dalla  sua  risoluzione  dipende  infatti  la
 decisione sul ricorso presentato dal Demoro.